Approda al Senato il progetto di legge che regola la fiscalità del mercato delle criptovalute. Ecco cosa cambia
È approdato al Senato il Disegno di Legge numero 2572 che contiene la nuova normativa sul mercato delle criptovalute. Così l’Italia tenta di regolamentare il settore delle valute virtuali caratterizzato fino a questo momento da non poca incertezza soprattutto sotto l’aspetto del trattamento fiscale proprio per via dell’assenza di norme specifiche.
La situazione attuale per quel che riguarda il mercato delle criptovalute in Italia è quella di un inquadramento fiscale costruito su interpretazioni di prassi che in buona parte sono ben accolte dalla giurisprudenza, e in sostanza si limita ad assimilare le criptovalute alle valute estere, con tutto ciò che questo comporta.
Il governo italiano si sta quindi muovendo ora per definire una normativa specifica per quel che riguarda l’inquadramento fiscale del mercato delle criptovalute in attesa che si completi il percorso normativo del Regolamento MiCA (Markets in Crypto Assets) su cui sta lavorando l’Unione Europea, con il quale la normativa introdotta dai singoli Stati membri dovrà essere in sintonia.
Cosa prevede il disegno di Legge 2572 sulla fiscalità nel mercato crypto
Al comma 1 il disegno di Legge 2572 definisce il concetto di valuta virtuale, poi al comma 2 ne definisce l’inquadramento fiscale.
Una criptovaluta diventa così, per la legge italiana, “una forma di unità matematica” definita “unità minima matematica crittografica, statica o dinamica, suscettibile di rappresentare diritti, con circolazione autonoma”.
Si tratta di una definizione che integra quella già presente nell’ordinamento italiano all’articolo 1, comma 2 lettera qq del Decreto Legislativo 231/2007, e si prefigge l’obiettivo di superare le ambiguità legate al fatto che sia possibile dare alla stessa attività delle definizioni diverse.
Per quanto riguarda l’aspetto fiscale la principale novità è costituita dalla definizione del momento impositivo, che non sarà più il prelievo, come avviene nel caso di valute estere, bensì l’utilizzo della criptovaluta come mezzo di pagamento o la sua conversione in una valuta tradizionale, indipendentemente dal fatto che si tratti di euro o valuta estera.
Dal punto di vista fiscale quindi, con l’eventuale approvazione del disegno di legge 2572, diventano irrilevanti dal punto di vista impositivo:
- il momento del prelievo
- la conversione di una valuta virtuale in un’altra valuta virtuale
Per usare le parole del legislatore diremo quindi che il momento impositivo è costituito dalla “manifestazione di ricchezza” cioè quel momento in cui la criptovaluta viene utilizzata per pagare un determinato bene o servizio, oppure il momento in cui viene convertita in valuta fiat.
L’inquadramento fiscale è subordinato al possesso di un determinato controvalore
Per comprendere quali novità comporta la nuova normativa per la regolamentazione del mercato delle criptovalute in Italia, è necessario evidenziare che l’inquadramento fiscale sopra sommariamente descritto si applica solo oltre il possesso di un determinato controvalore.
In questo caso notiamo quindi che “il nuovo inquadramento fiscale eredita dalla precedente assimilazione alle valute estere la previsione che l’imponibilità fiscale è subordinata al possesso, da parte del contribuente, di valute virtuali per un controvalore superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui nello stesso anno fiscale” come spiegato da Fiscoetasse.com.
Il Disegno di Legge approdato al Senato definisce inoltre gli obblighi relativi al monitoraggio fiscale e all’IVAFE, e in tal senso conferma le interpretazioni su cui ci si è basati fino ad oggi sul tema.
Come funziona il monitoraggio fiscale nel nuovo disegno di legge
La nuova normativa prevede infatti che ai fini del monitoraggio fiscale sarà obbligatoria la compilazione del quadro RW in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ma solo per le consistenze di valute virtuali superiori a 15.000 euro nel periodo d’imposta, mentre ai fini dell’IVAFE le valute virtuali non sconteranno l’imposta non essendo qualificate come prodotti finanziari.
Si tiene conto anche del fatto che le criptovalute sono oggi soggette a notevoli oscillazioni di prezzo che possono avvenire frequentemente nello stesso periodo d’imposta, motivo per cui l’obbligo di monitoraggio va adempiuto, secondo quanto prevede il disegno di legge 2572, considerando il valore di acquisto della criptovaluta.
Infine è “prevista una norma transitoria di rideterminazione dei valori di acquisto al 1° gennaio 2022, con annessa imposta sostitutiva per scaglioni, che richiede apposita perizia giurata”.
Nell’ambito di questo contesto il contribuente ha quindi la possibilità di accedere ad un meccanismo premiale che prevede la possibilità di ottenere l’esenzione dalle sanzioni previste per l’omissione degli obblighi relativi al monitoraggio fiscale per gli anni fiscali precedenti.
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