Fondare una società per azioni

La società per azioni (S.P.A.) è una società di capitali dotata di personalità giuridica, come precisano i giuristi, fornita di autonomia patrimoniale, nella quale le partecipazioni dei soci sono rappresentate da titoli trasferibili ovvero da azioni. La fondazione e costituzione di una società per azioni è un fenomeno che si raggiunge dopo una serie di atti tra loro collegati, a tal punto che essa viene inquadrata nella categoria dei procedimenti.

analisi del sentiment

Nella società di capitali la fondazione si conclude con l’iscrizione della società nel registro delle imprese. Soltanto dopo questo momento la società esiste e soltanto in questa fase ogni suo atto produce effetto tra i soci. In sintesi una società per azioni è subordinata alla iscrizione nel registro delle imprese per poter operare legalmente. La struttura capitalistica della società per azioni si riflette sul procedimento di costituzione, ossia sulla formazione del capitale societario e sulle garanzie dirette ad assicurare che il capitale sia effettivamente formato.

Da ciò ne deriva l’onere della dimostrazione che l’intero capitale sia stato sottoscritto, e quello del versamento dei tre decimi del capitale in denaro presso un qualsiasi istituto di credito. All’atto pratico l’istituto di credito non può consegnare le somme depositate agli amministratori della società se questi ultimi non dimostrano l’avvenuta iscrizione nel registro delle imprese ed è inoltre responsabile per l’osservanza di questo divieto. La legge in questo caso parla di adempimenti preliminari ma non di condizioni giuridiche vere e proprie.

La presenza di un capitale sottoscritto infatti insieme al versamento dei tre decimi costituiscono degli adempimenti preparatori affinché la costituzione della società si ottenga. Di fatto il registro delle imprese può procedere all’iscrizione della società per azioni solo se tali adempimenti sono stati adempiuti. Il capitale sociale nella società per azioni di piccole dimensioni è apprestato dalle persone che hanno ideato la società; quando peraltro la società assume dimensioni notevoli e i mezzi finanziari degli individui partecipanti non sono sufficienti, la formazione del capitale si attua raccogliendo i capitali necessari per l’esercizio societario presso il pubblico dei risparmiatori.

Si tratta in questo caso di una delle caratteristiche delle società di capitali che emerge, laddove mentre per alcuni la partecipazione al capitale sociale costituisce un mezzo per fare impresa, per altri la partecipazione rappresenta soltanto un mezzo di investimento dei propri capitali. In questi casi si giunge alla raccolta del capitale mediante due vie ben distinte: o provvedendosi da parte degli stessi ideatori dell’impresa alla sottoscrizione dell’intero capitale e alla costituzione della società, rinviando ad un momento successivo il collocamento delle azioni presso il pubblico dei risparmiatori, o raccogliendo preventivamente le adesioni del risparmiatori sulla base di un programma nel quale sono indicati gli scopi e le condizioni di partecipazione alla società per azioni.

Nel primo caso si parla di costituzione simultanea, mentre nel secondo di fondazione successiva o mediante pubblica sottoscrizione. Per quanto la costituzione simultanea non dia adito a particolari problematiche, quella successiva si perfeziona dopo una serie di atti che decliniamo qui di seguito:

  1. Redazione del programma, il quale indica l’oggetto, il capitale, le disposizioni principali dell’atto costitutivo ed eventualmente la partecipazione che gli ideatori si riservano sugli utili della società.Il programma inoltre deve essere sottoscritto dagli ideatori, autenticato da un notaio e presso questo depositato.
  2. Adesione dei sottoscrittori, fatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, deve contenere l’indicazione del nome e del domicilio del sottoscrittore nonché del numero delle azioni sottoscritte.
  3. Versamento dei decimi, nel termine stabilito dagli ideatori.
  4. Assemblea dei sottoscrittori, in cui si delibera a maggioranza dei voti e dove ciascun sottoscrittore ha a disposizione un voto. In questo consesso si discute sulle materie presenti nell’atto costitutivo o sugli oneri preliminari per la costituzione della società.
  5. Stipulazione dell’atto costitutivo, che avviene da parte degli intervenuti in rappresentanza anche degli assenti: tuttavia non è consentito modificare le condizioni stabilite nel programma societario senza il consenso di tutti i sottoscrittori.

Le società per azioni possono essere quotate in Borsa. Nel caso di una società quotata alla Borsa dei Valori, chiunque può decidere di investire del denaro nelle azioni della società. In questo modo i ricavi dipenderanno soprattutto dall’andamento del mercato, mentre la situazione patrimoniale della società stessa condizionerà meno il valore del titolo.

Oggigiorno, tramite un broker, è possibile scegliere e determinare la somma da investire su una specifica azione. Se invece parliamo di società per azioni non quotate in Borsa, l’investitore può sempre scegliere di investire in quella società, soltanto che il valore dell’azione dipenderà molto dall’andamento reale della società, perché libera dalle variabilità e dalle oscillazioni del mercato speculativo.

La distinzione tra società quotate e non quotate è piuttosto importante, possiamo dire infatti che le aziende non quotate assumono comunque un rilievo significativo nel panorama economico di una nazione. Ciononostante spesso si sceglie di quotare le azioni per una maggiore visibilità o per ampliare le sedi delle imprese all’estero.

Di Vincenzo Augello

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